Art. 5.
(Agenti di spettacolo e lavoro a tempo determinato).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in virtù delle peculiarità e della speciale natura delle prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del proprio lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

 

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      2. Ai rapporti di lavoro subordinato atipico costituiti nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.